Da diversi anni, le informazioni richieste dal Fisco, al contribuente sottoposto a controllo, non si limitano al monitoraggio dei “conti” intrattenuti nell’ambito della sua sfera professionale / imprenditoriale, ma si estendono a tutte le operazioni realizzate ad uno sportello bancario, anche se relative a conti correnti intestati a familiari o a terzi ma sui quali, il contribuente stesso, abbia la possibilità di operare.
Le informazioni così raccolte rappresentano il punto di partenza di un’eventuale azione di accertamento, durante la quale spetterà al contribuente dimostrare l’effettiva natura delle movimentazioni segnalate.
Se non validamente giustificati, saranno infatti considerati RICAVI derivanti da prestazioni in nero:
- tutti i VERSAMENTI su c/c bancari che NON siano relativi all’incasso di fatture emesse;
- tutti i PRELIEVI NON collegabili al pagamento di fatture e/o ricevute rilevate in contabilitĂ .
La presunzione legale potrĂ essere superata, ad esempio, con l’indicazione del soggetto beneficiario dell’operazione; pertanto il contribuente dovrĂ essere in grado di ricostruire, anche a distanza di anni, i soggetti destinatari delle somme spese anche se per finalitĂ personali e familiari (vacanze estive, esigenze scolastiche dei figli, cure mediche…).
E’ indispensabile gestire con maggiore oculatezza le proprie operazioni finanziarie, in particolare sarebbe consigliabile, ove possibile:
– gestire separatamente il conto personale rispetto a quello professionale o della ditta individuale;
– evitare di prelevare contanti soprattutto dai conti correnti professionali/dell’impresa;
– pagare e incassare fatture in modo distinto, evitando compensazioni di partite;
– eseguire le operazioni di sportello sempre tramite conto corrente per poterle ricostruire in futuro con maggiore attendibilità .
Anche se decisamente oneroso, alla luce di quanto sopra, è consigliabile un’analitica annotazione di tutti i prelevamenti e di tutte le riscossioni transitate su c/c bancario.
Per evitare di vedersi convertire, in ricavi non dichiarati, tutte quelle “movimentazioni di denaro” senza un preciso beneficiario, è d’obbligo una maggiore attenzione e cura della propria gestione finanziaria.

L’utilizzo dei controlli bancari
Nell’ambito dell’accertamento ai fini delle imposte sui redditi (art. 32 comma 1 DPR 600/73), i conti correnti oggetto di indagine possono essere:
- Intestati al contribuente;
- Contestati al contribuente e a soggetti terzi;
- Intestati solo a soggetti terzi ma in ordine ai quali il contribuente ha la possibilitĂ di operare;
- Intestati solo a soggetti terzi e sui quali il contribuente non può operare, qualora sia provata l’interposizione soggettiva fittizia.
Gli interessati
Se il contribuente accertato è persona fisica, possono essere interessati dall’indagine anche conti correnti intestati al coniuge e ad altri familiari. Se il contribuente è persona giuridica, potranno essere interessati anche i conti intestati esclusivamente a terzi soggetti quali:
- Soci (anche di soc. di capitali a ristretta base azionaria;
- Amministratori;
- Soggetti legati alla società da particolari rapporti (cointeressenza, rappresentanza organica…).
Le posizioni
L’amministrazione finanziaria deve dimostrare che la titolaritĂ dei rapporti e delle operazioni è “fittizia” o comunque è superata, nel caso concreto, dalla sostanziale imputabilitĂ al contribuente delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione bancaria acquisita.
Il contribuente può contestare la riferibilità alla sua posizione fiscale dalle movimentazioni rilevate sui conti di terzi anche avvalendosi di dichiarazioni di questi ultimi.

I conti cointestati al controllato
L’amministrazione finanziaria, anche in presenza di una contabilitĂ regolare, può controllare e utilizzare i dati e gli elementi che risultano dai movimenti bancari, sia su conti nella disponibilitĂ del contribuente accertato, sia su conti per i quali il contribuente ha la possibilitĂ di disporre in virtĂą di mandato da parte dell’intestatario del conto (conti sui quali il titolare abbia rilasciato deleghe, conti intestati a societĂ per i quali gli amministratori abbiano ricevuto poteri di disposizione).
Il contribuente può fornire la prova contraria in ordine alle operazioni di pertinenza del terzo contestatario del conto o dimostrare che il potere di disposizione gli è stato conferito in circostanze specifiche e giustificabili.
I rapporti accertabili (provvedimento del direttore dell’ Ag.entrate del 22/12/2005)
- Conto corrente
- Conto deposito titoli e/o obbligazioni
- Conto deposito a risparmio libero/vincolato
- Rapporto fiduciario ex legge 1966/1939
- Gestione collettiva risparmio (Oicr, Sgr..)
- Gestione Patrimoniale
- Certif. di deposito e buoni fruttiferi
- Portafoglio
- Conto terzi individuale/globale
- Dopo incasso
- Cessione indisponibile
- Cassette di sicurezza
- Depositi chiusi
- Contratti derivati
- Carte di credito/debito
- Garanzie
- Crediti
- Finanziamenti
- Fondi pensione aperti
- Patto compensativo
- Finanziamenti in pool
- Partecipazioni
- Altro rapporto