ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ex art. 182 bis L.F.

- art. 182 bis L.F.;
- D.L. 22-12-2011 n. 212 – Disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile;
- Natura dell’istituto e presupposti;
- PubblicitĂ  dell’accordo.

Utilizzato quando è necessario operare attraverso lo stralcio del debito. Consente il blocco delle azioni cautelari ed esecutive per i 60 giorni successivi alla pubblicazione nel Registro delle Imprese e della revocatoria fallimentare per le operazioni compiute in esecuzione dell’accordo. Consente la prededucibilitĂ  dei nuovi finanziamenti concessi in esecuzione dell’accordo, di garantire l’uniformitĂ  di comportamento delle banche, di mantenere i fidi con le banche che rappresentano almeno il 90% dell’indebitamento, di ottenere delle moratorie sino a 4 anni, di contenere gli oneri finanziari e di accollare il costo dell’intera operazione alle banche.

Art. 182-bis L.F. – Accordi di ristrutturazione dei debiti

L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) sull’attuabiliĂ  dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneitĂ  ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
L’accordo e’ pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.
Si applica l’articolo 168, secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e’ reclamabile alla corte di appello ai sensi dell’articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Composizione delle crisi da sovraindebitamento (DL 212-2011) – l’alternativa alle procedure concorsuali e fallimenti
D.L. 22-12-2011 n. 212 – Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 2011, n. 297.

Premessa

Capo I
Disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Art. 1 FinalitĂ  e definizioni
Art. 2 Presupposti di ammissibilitĂ 
Art. 3 Contenuto dell’accordo
Art. 4 Deposito della proposta di accordo
Art. 5 Procedimento
Art. 6 Raggiungimento dell’accordo
Art. 7 Omologazione dell’accordo
Art. 8 Esecuzione dell’accordo
Art. 9 Impugnazione e risoluzione dell’accordo
Art. 10 Organismi di composizione della crisi
Art. 11 Disposizioni transitorie

D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 (1).
Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.
[1] Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 2011, n. 297.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessitĂ  ed urgenza di emanare disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e sulla disciplina del processo civile, al fine di assicurare una maggiore funzionalitĂ  ed efficienza della giustizia civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:

Capo I
Disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Art. 1 FinalitĂ  e definizioni
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, il debitore può concludere un accordo con i creditori secondo la procedura di composizione della crisi disciplinata dagli articoli da 2 a 11.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) sovraindebitamento: una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
b) sovraindebitamento del consumatore: il sovraindebitamento dovuto prevalentemente all’inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore, come definito dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 2 Presupposti di ammissibilitĂ 
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 10 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso, compreso l’integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4. Il piano prevede i termini e le modalitĂ  di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalitĂ  per l’eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, il piano può prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
2. La proposta è ammissibile quando il debitore:
a) non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali;
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Art. 3 Contenuto dell’accordo
1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilitĂ  del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o piĂą terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l’attuabilitĂ  dell’accordo.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Art. 4 Deposito della proposta di accordo
1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale.
2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilitĂ  del piano, nonchĂ© l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attivitĂ  d’impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero, in sostituzione delle scritture contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell’articolo 14, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, unitamente a una dichiarazione che ne attesti la conformitĂ  all’originale.

Art. 5 Procedimento
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2 e 4, fissa con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l’avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicitĂ  della proposta e del decreto, nonchĂ©, nel caso in cui il proponente svolga attivitĂ  d’impresa, la pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.
3. All’udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullitĂ , essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nĂ© disposti sequestri conservativi nĂ© acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 6 Raggiungimento dell’accordo
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all’organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.
2. Ai fini dell’omologazione di cui all’articolo 7, è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il settanta per cento dei crediti. Nei casi di sovraindebitamento del consumatore ai fini dell’omologazione è sufficiente che l’accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il cinquanta per cento dei crediti.
3. L’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
4. L’accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
5. L’accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Art. 7 Omologazione dell’accordo
1. Se l’accordo è raggiunto, l’organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 6, comma 2, allegando il testo dell’accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare contestazioni. Decorso tale termine, l’organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonchĂ© un’attestazione definitiva sulla fattibilitĂ  del piano.
2. Verificato il raggiungimento dell’accordo con la percentuale di cui all’articolo 6, comma 2, verificata l’idoneitĂ  ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l’accordo e ne dispone la pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all’articolo 5, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore a un anno, l’accordo produce gli effetti di cui all’articolo 5, comma 3.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell’accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L’accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso. Si procede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo.

Art. 8 Esecuzione dell’accordo
1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall’accordo, il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.
2. L’organismo di composizione della crisi risolve le difficoltĂ  insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigila sull’esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolaritĂ . Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformitĂ  dell’atto dispositivo all’accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilitĂ  di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchĂ© di ogni altro vincolo.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo e del piano sono nulli.

Art. 9 Impugnazione e risoluzione dell’accordo
1. L’accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attivitĂ  inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.
2. Se il proponente non adempie regolarmente alle obbligazioni derivanti dall’accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza rilevabile d’ufficio, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo.
4. L’annullamento e la risoluzione dell’accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.

Art. 10 Organismi di composizione della crisi
1. Gli enti pubblici possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento con adeguate garanzie di indipendenza e professionalitĂ .
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i criteri e le modalitĂ  di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione dell’elenco e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonchĂ© la determinazione delle indennitĂ  spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennitĂ  sono ridotte della metĂ .
4. Gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato sociale costituito ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.
5. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attivitĂ  degli stessi devono essere svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. L’organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell’accordo, e all’esecuzione dello stesso.
7. Lo stesso organismo verifica la veridicitĂ  dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilitĂ  del piano ai sensi dell’articolo 4, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell’articolo 7, comma 1.
8. L’organismo esegue la pubblicitĂ  della proposta e dell’accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell’ambito del procedimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7.

Art. 11 Disposizioni transitorie
1. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una societĂ  tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura, le tariffe applicabili all’attivitĂ  svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennitĂ  sono ridotte della metĂ .

La natura dell’istituto e i presupposti (2006 – Tuttocamere)

1.1. La natura dell’istituto
La legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, cosiddetto “decreto sulla compettitività”, all’articolo 2 ha apportato significative modifiche agli istituti della revocatoria fallimentare e del concordato preventivo e ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
L’art. 182 bis prevede che il debitore possa depositare, con la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo e la documentazione di cui all’art. 161, anche un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Si tratta di un istituto ampiamente conosciuto e diffuso nella prassi di molte legislazioni straniere di cui si attendeva una collocazione ufficiale anche nel nostro ordinamento, essendo unanime il riconoscimento della sua efficacia come strumento di risoluzione negoziale della crisi d’impresa.
Da tempo, debitori e creditori sono soliti ricorrere a concordati stragiudiziali per definire i loro rapporti per cercare di superare l’insolvenza, ma ciò è sempre avvenuto senza poter fruire della stabilità e certezza giuridica.
L’articolo 182-bis tenta di risolvere innanzitutto proprio i problemi afferenti la certezza e stabilità giuridica, fino ad oggi mancante, con la previsione del controllo ad opera del tribunale fallimentare in sede di omologazione, lasciando per il resto ampia libertà all’autonomia delle parti.
L’accordo è riservato agli imprenditori commerciali non esclusi dal fallimento o dall’amministrazione straordinaria.
Tale accordo deve essere stipulato con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dell’ammontare dei crediti e deve essere corredato dalla relazione di un esperto avente ad oggetto l’attuabilità dell’accordo.
Tale percentuale va calcolata sull’intera massa debitoria, senza alcuna distinzione tra creditori privilegiati e creditori chirografari ovvero tra creditori muniti di titolo esecutivo e creditori che ne siano sprovvisti.
La locuzione “ristrutturazione dei debiti” indica, dunque, in via di prima approssimazione, non l’estinzione, ma la modifica della struttura (ossia degli elementi caratterizzanti, quali: scadenza, interessi, ammontare, garanzie) dei debiti dell’impresa.
La ristrutturazione non riguarda necessariamente tutti i debiti dell’imprenditore, ma è sufficiente una percentuale minima del 60%; i debiti residui, non considerati dall’accordo, devono essere soddisfatti integralmente secondo le modalità previste nel titolo costitutivo dell’obbligazione, ovvero, in mancanza, dalla legge.
Pertanto con l’accordo si può decidere l’estinzione totale o parziale delle obbligazioni mediante novazione o remissione o il differimento della scadenza, ma si può anche decidere la creazione di nuove obbligazioni come conseguenza di finanziamenti da utilizzare per l’estinzione di precedenti obbligazioni, la costruzione di garanzie o l’impegno a stipulare negozi attuativi, quali ad esempio: contratti di finanziamento; aumenti di capitale con l’emissione di nuove azioni da attribuire ai finanziatori ed eventualmente ai creditori; la costituzione di nuove società che si accollino parte dei crediti sorti nei confronti dell’imprenditore; la rinegoziazione dei contratti per ridurre i costi
delle forniture o dei servizi, ecc.
1.2. Rapporto con il concordato preventivo
L’art. 182-bis è collocato nel Capo V della legge fallimentare, attualmente rubricato “Dell’omologazione dell’esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti”.
Da una prima lettura delle norme che regolano i due istituti (concordato preventivo e ristrutturazione dei debiti), la prima domanda che è lecito porsi è la seguente: gli accordi di ristrutturazione costituiscono una semplice modalità di realizzazione del concordato preventivo, oppure un istituto autonomo, con minore ingerenza dell’autorità giudiziaria, che costituisce una vera e propria alternativa autonoma al concordato preventivo, avente sempre il fine di evitare l’insolvenza ed ottenere l’esenzione dalla revocatoria?
La relazione illustrativa, a tale proposito, si limita a dire che “il concordato diviene lo strumento attraverso il quale la crisi d’impresa può essere risolta anche attraverso accordi stragiudiziali che abbiano a oggetto la ristrutturazione dell’impresa”.
Secondo una prima tesi interpretativa, gli accordi costituirebbero una sorta di concordato minore e quindi costituirebbero una modalità alternativa di realizzazione del concordato che si raggiunge sulla base del piano di ristrutturazione di cui all’art. 160, comma 1, lett. a).
Secondo un’altra tesi interpretativa, il mancato richiamo all’art. 160 da parte dell’art. 182-bis e la stessa rubrica del Capo V deve essere interpretato come volontà del legislatore di disciplinare gli accordi di ristrutturazione come istituto autonomo rispetto al concordato preventivo.
Si tratta, dunque, di un istituto autonomo, di natura contrattuale, e non di una sorta di “piccolo concordato”, con la conseguenza che ad esso non possono essere applicate le disposizioni dettate dalla legge fallimentare per il concordato preventivo.
1.3. Gli accordi di ristrutturazione e gli accordi di risanamento
La strada dell’accordo, quale nuovo strumento per affrontare la crisi dell’impresa, è percorribile fondamentalmente i due modi:
a) attraverso la predisposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti, oppure
b) attraverso la predisposizione di un piano di risanamento dell’impresa, di cui all’art. 67, comma 2, lett. d), L.F.
Il piano di ristrutturazione dei debiti richiama quello in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza e può essere utilizzato sia per accedere al concordato preventivo, sia quale proposta contrattuale da fare ai creditori in via stragiudiziale che, qualora incontri l’accettazione dei creditori rappresentanti il 60% dei crediti, conduce al perfezionamento degli accordi di ristrutturazione.
Il piano di risanamento ha una propria autonomia ed è un fatto interno all’impresa, un atto dell’imprenditore, e quindi non necessariamente deve essere sottoposto o presentato ai creditori.
1.4. Presupposti e contenuti dell’accordo di ristrutturazione
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall’art. 182 bis sono caratterizzati da due fasi: quella stragiudiziale e quella giudiziale.
Nella prima l’imprenditore in crisi rinegozia con i creditori la propria situazione debitoria; nella seconda, invece, l’accordo, per essere produttivo di effetti legali, deve essere omologato.
In base all’art. 182-bis L.F. il debitore può chiedere, con le stesse modalità previste per la domanda di ammissione al concordato preventivo, cioè con ricorso al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i
creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti complessivi, depositando tale accordo assieme alla documentazione e al ricorso di cui all’art. 161 L.F.
Non è richiesta alcuna prerogativa requisito particolare: tutti gli imprenditori possono ricorrere agli accordi di ristrutturazione, purché trattasi ovviamente di imprenditori commerciali non piccoli.
Da un punto di vista oggettivo, anche se manca il riferimento esplicito all’art. 160 L.F., è necessaria la sussistenza di uno “stato di crisi”, ricomprendendo sia la difficoltà temporanea sia lo stato d’insolvenza.
Perché il creditore possa ottenere l’omologazione dell’accordo, è necessario che vengano rispettate due condizioni:
a) primo, che l’accordo di ristrutturazione coinvolga i creditori che rappresentino almeno il 60% della totalità dei crediti;
b) secondo, che l’accordo sia strutturato in maniera tale da assicurare comunque anche il regolare pagamento di quei creditori che non vi hanno preso parte.
Circa il contenuto degli accordi di ristrutturazione il legislatore lascia alle parti ampia libertĂ .
Da qualche parte si è avanzata una tesi secondo cui la disciplina degli accordi di ristrutturazione sembri violare, almeno in parte, la par conditio creditorum, e questo per almeno due motivi.
Prima di tutto l’accordo può essere valido anche se accettato da pochi creditori o anche addirittura da uno solo di essi, basti che rappresenti il 60% dei crediti.
In secondo luogo, per i creditori estranei all’accordo, non viene prevista alcuna garanzia reale di soddisfazione, se si esclude la valenza di una relazione previsionale.
Se non regolata con maggiore rigore, tale procedura – secondo questa tesi – potrebbe divenire una facile alternativa al concordato preventivo, a discapito dei creditori meno esposti, che non ritrovano le necessarie tutele di cui
abbisognano.
1.5. La relazione dell’esperto
L’accordo di ristrutturazione raggiunta con i creditori deve essere necessariamente accompagnato dalla relazione di un esperto che deve pronunciarsi sull’attendibilità dell’accordo e, in particolare, sulla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori che non vi hanno aderito.
L’estrema genericità della norma ha fatto nascere un ampio dibattito sull’individuazione delle caratteristiche dell’espero e dei suoi compiti.
Sarebbe stato auspicabile un richiamo all’art. 161, comma 3 (che a sua volta richiama l’art. 28 L.F.), laddove è previsto che l’esperto dovrà verificare anche l’attendibilità dei dati aziendali quindi la loro veridicità e regolarità.
L’attuabilità dell’accordo può essere demandata non solo a dottori commercialisti e ad altri esperti contabili, ma anche a soggetti in possesso di comprovate capacità di gestione imprenditoriale e a soggetti dotati di esperienza nel campo della crisi d’impresa.

La pubblicitĂ  dell’accordo. Opposizione e omologazione (2006 – Tuttocamere)

2.1. Opposizione, omologazione e deposito nel Registro delle imprese
Il secondo comma dell’art. 182 bis stabilisce che l’accordo di ristrutturazione dei debiti è pubblicato nel Registro delle imprese.
In questo comma viene fissato anche il termine di trenta giorni dalla pubblicazione entro il quale i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione.
Ancora una volta la pubblicazione nel Registro delle imprese assume valore di pubblicitĂ  legale.
La pubblicazione, che permette a chiunque di prendere visione dell’accoro, ha una duplice finalità:
a) fissare il momento dal quale comincia a decorrere l’efficacia dell’accordo tra i soggetti che vi hanno preso parte;
b) fornire uno strumento di tutela ai creditori e i terzi che si sentano danneggiati dall’accordo, dando loro la possibilità di fare opposizione.
Il comma successivo stabilisce che il tribunale, una volta decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio, con decreto motivato.
L’omologazione non prevede solo la decisione delle opposizioni. Essa interviene anche in assenza di opposizioni.
E’ sicuramente un controllo di legittimità che ha per oggetto innanzitutto i consensi prestati e il calcolo della percentuale dei crediti minima del 60%; è poi diretto a verificare l’idoneità dell’accordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, verifica che viene ovviamente fata sulla base della relazione dell’esperto e di tutta la documentazione prodotta
dall’imprenditore.
L’opposizione non sospende l’efficacia dell’accordo che comincia comunque ad esplicare i suoi effetti dal giorno i cui viene pubblicato nel Registro delle imprese.
Nel caso in cui la domanda di omologazione sia rigettata, può essere dichiarato il fallimento d’ufficio qualora emerga che l’accordo non produce l’effetto dello stato di insolvenza.
Nell’ipotesi in cui, invece, l’omologazione sia pronunciata e successivamente ad essa sia stato dichiarato il fallimento, non sono revocabili gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato.
2.2. Modalità di deposito dell’accordo presso il Registro delle imprese
Riportiamo, in forma sintetica, le procedure da seguire per la pubblicazione nel Registro delle imprese dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Riferimenti legislativi: art 182-bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (introdotto dall’art. 1, comma 1, Legge 14 maggio 2005, n. 80);
Termini: nessuno;
Obbligati: un amministratore;
Luogo e modalitĂ  di presentazione: presso l’Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.