Adempimenti contabili e fiscali per non residenti

Il soggetto non residente può identificarsi ai fini IVA in Italia con diverse modalità, il cui denominatore comune è l’acquisizione dello status di soggetto passivo ai fini IVA, con conseguente nascita di tutti gli obblighi connessi (sostanziali e formali, quali l’applicazione dell’imposta, la liquidazione ed i versamenti periodici, la dichiarazione annuale, la fatturazione, la registrazione…).

Si possono individuare i seguenti tre livelli di identificazione IVA in Italia:

> Stabile organizzazione
> Identificazione diretta
> Rappresentante fiscale

IDENTIFICAZIONE DIRETTA ADEMPIMENTI
Richiedere attribuzione partita Iva italiana tramite identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente (ex art.35-ter DPR 633/72) – modello ANR/3 da presentare o spedire per posta all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto n.21 – 65100 Pescara. – Eventuali modifiche successive possono essere effettuate telematicamente entro 30 giorni, sempre utilizzando il modello ANR/3. – Non è richiesto un indirizzo italiano per l’identificazione diretta. – Trimestralmente/mensilmente deve essere liquidata l’Iva ed il relativo saldo dovrà essere versato all’erario: il versamento può essere effettuato anche dall’estero tramite il sistema TARGET, senza necessariamente dover aprire un conto corrente in Italia. – Annualmente deve essere presentata la dichiarazione Iva. – Annualmente deve essere presentata la “comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva” (elenco clienti/fornitori) per tutte le operazioni rilevanti appunto ai fini Iva in Italia. – Nel caso di trasferimento merce dalla Spagna all’Italia per successiva vendita deve essere presentato trimestralmente/mensilmente modello Intrastat.

NOTE APPLICATIVE
Le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi residenti in Italia sono regolate dalle regole delle normali cessioni intracomunitarie (NO partita Iva italiana sulle fatture).

Le cessioni effettuate nei confronti di privati sono soggette ad Iva in Italia

se si tratta di vendite a distanza il soggetto non residente è obbligato ad identificarsi in Italia nel caso venga superato il limite annuo di Euro 35.000.

Gli acquisti effettuati in Italia dal non residente identificato sono trattati come acquisti da parte del soggetto non residente (intracomunitari); nel caso gli acquisti in Italia debbano essere assoggettati ad Iva (es. merce acquistata in Italia che resta nel paese) allora risulterà conveniente effettuare l’acquisto utilizzando la partita Iva italiana attribuita in sede di identificazione diretta, al fine di detrarre l’Iva sugli acquisti

Nel caso di trasferimento merce dalla Spagna all’Italia per successiva vendita obbligo di compilazione modello Intrastat (Intrastat vendite da parte della società non residente indicando come acquirente la partita Iva attribuita in Italia a seguito identificazione diretta / Intrastat acquisti da parte del soggetto identificato in Italia indicando come venditore la società non residente). la successiva vendita a privato sarà assoggettata ad Iva; la vendita a soggetto passivo Iva italiano sarà fatta dalla società non residente senza Iva e l’italiano dovrà emettere autofattura (acquisto intracomunitario con merce presente sul territorio dello stato).

 

RESIDENZA FISCALE IN UK

Dall’anno fiscale 2013/14 in avanti la condizione di residenza fiscale nel Regno Unito sarà determinata da un nuovo test. Lo stesso è stato introdotto nell’anno in corso in concomitanza dell’abolizione e conseguente invalidita’ del concetto di residenza ordinaria avvenuta con data effettiva il 6 Aprile 2013. Il nuovo test di residenza ha al suo interno una serie di regole che devono essere rispettate che hanno validità in tutto il Regno Unito e che non sono suscettibili di differenze legislative tra i diversi territori (Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord e Scozia).

La regola principale stabilise che un individuo è residente in UK per un certo anno fiscale, se in quell’anno:
·       Il test di “residenza automatica” è soddisfatto;
oppure
·       Il test di “sufficienti legami stretti” è soddisfatto.
Ci sono 4 condizioni per la residenza automatica e un individuo è definito residente se almeno una delle seguenti circostanze è soddisfatta:
  1. Un individuo è residente se trascorre in UK almeno 183 giorni nel corso di un dato anno fiscale.
  2. Un individuo è residente se lo stesso possiede (o affitta) una casa in UK per almeno una parte dell’anno fiscale e vi trascorre almeno 30 giorni e in concomitanza se lo stesso individuo non possiede una casa all’estero o, se la possiede, vi trascorre meno di 30 giorni.
  3. La terza condizione e’ soddisfatta se un individuo lavora un certo numero di ore in UK durante l’anno fiscale (più di 3 ore al giorno per 31 giorni o piu’) senza  significative interruzioni durante i 31 giorni.
  4. La quarta condizione è soddisfatta nel caso in cui l’individuo decede durante l’anno fiscale ed era considerato residente in UK per ognuno dei 3 anni fiscali precedenti.

Allo stesso modo esistono 3 test per la residenza estera automatica. Il test per la residenza automatica in UK non è superato se una delle seguenti condizioni si manifesta e di conseguenza l’individuo e’ considerato residente all’estero:

  1. L’ individuo è residente in UK per almeno uno degli ultimi tre anni e nell’anno in corso trascorre meno di 16 giorni e non muore durante lo stesso anno.
  2. L’ individuo non è stato residente in UK in nessuno degli ultimi 3 anni e il numero di giorni trascorsi in UK durante l’anno fiscale corrente e’ meno di 46.
  3. La persona lavora un certo numero di ore all’estero senza interruzioni significative oppure la persona lavora meno di 3 ore al giorno per meno di 31 giorni in UK e il numero di giorni passati in UK e’ meno di 91.

Il test dei “legami sufficienti” è un test alternativo a quello della residenza automatica ed è soddisfatto se le condizioni di un individuo non ricadono in nessuna delle categorie previste nè dal test di residenza UK ne’ dal test di residenza estera, ma ciononostante l’individuo stesso manifesta sufficienti legami con il Regno Unito durante un dato anno fiscale.

 

QUEL CHE BISOGNA SAPERE PRIMA DI TRASFERIRE LA RESIDENZA ALL’ESTERO

In base all’art. 2, comma 2 TUIR sono considerate residenti fiscalmente in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del tempo dell’anno, ossia per un periodo di almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili) anche non continuavi, rientrano in una delle seguenti ipotesi:

  • soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta;
  • soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato la residenza (inteso come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale) per la maggior parte del periodo di imposta.
  • soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio (inteso come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi anche di carattere affettivo familiare) per la maggior parte del periodo di imposta.

L’esistenza di quest’ultimo requisito comporta un’analisi della localizzazione degli interessi sia di natura economia (patrimonio, attività lavorativa, investimenti), sia di natura personale (famiglia, interessi culturali).

Recentemente la prassi dell’Agenzia delle entrate e la giurisprudenza  hanno manifestato la tendenza a dare maggior importanza ai legami personali e familiari rispetto a quelli economici e patrimoniali nel determinare se il centro degli affari e interessi, e conseguentemente la residenza fiscale, fosse da considerarsi in Italia piuttosto che all’estero.

A seguito del trasferimento di residenza dall’Italia in un paese estero, la persona fisica ha il dovere di iscriversi all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani residenti all’estero); tale iscrizione è condizione necessaria, ma non sufficiente in quanto essa deve corrispondere alla situazione effettiva. Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
  • i cittadini che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Gli elementi significativi ed idonei a comprovare o meno l’effettivo trasferimento della residenza all’estero possono essere desunti da una valutazione complessiva dei rapporti che il soggetto intrattiene in Italia, tra i quali (circolare Agenzia delle entrate, nr. 304 del 3/12/97):

  • possesso di unità immobiliari o presenza del nucleo familiare in Italia;
  • frequenti rimesse di denaro da/verso l’Italia;
  • mantenimento di consistenti rapporti bancari con istituti creditizi domestici;
  • gestione di attività economiche localizzate in Italia;
  • titolarità di cariche sociali in Italia;
  • sostenimento di spese alberghiere o di iscrizioni a circoli o club;
  • organizzazione dei propri impegni e della propria attività nel territorio italiano ovvero attraverso soggetti operanti in Italia.

In caso di trasferimento della residenza in un paese a fiscalità ordinaria, è compito dell’Amministrazione finanziaria dimostrare l’eventuale natura fittizia del trasferimento.

In caso di trasferimento della residenza in un paese a fiscalità privilegiata, sarà compito del contribuente dimostrare l’effettivo trasferimento di residenza in uno di questi paesi. Tale compito potrà essere espletato utilizzando ogni mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa, atto a stabilire in particolare (circolare ministeriale nr. 140/E):

  • la sussistenza della dimora abituale nel paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare;
  • l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero;
  • lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo stipulato nello stesso Paese estero ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;
  • la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel Paese di immigrazione;
  • fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari pagati nel Paese estero;
  • la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di danaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero da e per l’Italia;
  • l’eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese di immigrazione;
  • l’assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società;
  • la mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo.

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