CONSULENZA RETE DI IMPRESE

Il contratto di rete è un istituto innovativo nel nostro sistema produttivo e realizza un modello di collaborazione tra imprese che consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Il contratto di rete può essere stipulato tra imprese senza limitazioni a:

– forma giuridica: società di capitali, società di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, ecc.;

– dimensione: grandi, medie e piccole imprese;

– numero: sono necessarie almeno 2 imprese;

– luogo: possono partecipare imprese del territorio italiano e imprese estere operative in Italia;

– attività: le imprese possono partecipare in settori diversi.

Nello schema normativo è previsto che le parti prima predispongano un programma di rete – ossia un piano generale d’azione volto ad accrescere la capacità innovativa e la competitività – e poi diano concreta esecuzione alle attività previste nel programma.

Tali attività possono essere di tre tipi:

1) collaborazione tra le parti in ambiti attinenti l’esercizio delle proprie imprese (reti “del sapere”);

2) scambio tra le parti di informazioni o di prestazioni di qualsiasi natura (reti “del fare”);

3) esercizio in comune tra le parti di una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese (reti “del fare insieme”).

La rete nasce come strumento meramente contrattuale. Qualora le parti contraenti vogliano creare con la rete un autonomo soggetto giuridico, altro e diverse rispetto alle imprese contraenti, possono far acquisire soggettività giuridica alla rete, definita rete soggetto, per distinguerla dalla rete meramente contrattuale detta rete contratto.

RETE CONTRATTO: contratto stipulato tra imprese per condividere uno o più obiettivi e un programma comune, ma senza dar luogo a un soggetto giuridico autonomo e distinto dalle imprese contraenti. Il contratto può anche avere un fondo patrimoniale comune e un organo comune.

Il contratto di rete deve essere stipulato per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per “atto firmato digitalmente”.

La pubblicità del contratto viene assicurata attraverso la sua iscrizione al Registro delle Imprese. Nel suddetto caso, l’iscrizione del contratto di rete deve essere compiuta da ciascuna impresa contraente nella sezione in cui è iscritta (la visura camerale riporterà il nome della rete a cui la singola impresa aderisce). In quest’ultimo caso l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

L’onere appena descritto riguarda anche l’eventuale introduzione di modiche del contratto originario (ad esempio la presenza di nuove adesioni, l’esclusione o il recesso di uno dei contraenti del contratto di rete).

Per approfondire:

Registro imprese

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