CONSULENZA FINANZIARIA

- Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.
- Piano attestato di risanamento ex art. 67 comma 3 lett. d) L.F.
- Esenzione azione revocatoria ex art. 67 L.F.
- Transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.
- Pianificazione del fabbisogno finanziario
- Accordi con istituti di credito, consorzio fidi…
- Leasing
- Conferimento d’impresa in una nuova societĂ 


Articolo 67 L.F.
(art. aggiornato con il D. Lgs. 12-09-07, n. 169)
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all’azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall’art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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Atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore:

Il nuovo testo dell’articolo 67 della legge fallimentare al co.1 (che disciplina l’onere della prova più insidiosa, quella che ricade sul terzo) stabilisce che sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso.
Rispetto alla disciplina previgente viene dimezzato il periodo sospetto (da 2 a 1 anno) e viene quantificato nel 25% la sproporzione tra le prestazioni, rispetto alla “notevole sproporzione” della disciplina previgente. Dunque maggiore certezza dell’azione evitando di rimettere alla libera interpretazione giurisprudenziale il giudizio sulla sproporzione ma fissando un limite preciso. Così, nelle compravendite immobiliari, una perizia può facilmente evitare nel rischio di revocatoria.


Pagamenti ed atti a titolo oneroso compiuti nei sei mesi anteriori

Il co. 2 dell’art. 67 l.f. disciplina le ipotesi dove l’onere della prova ricade sul curatore. Qui viene modificato soltanto nella durata del periodo sospetto che passa da un anno a sei mesi. Si prevede infatti che sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.


Esonero dalla revocatoria dei pagamenti nei termini d’uso

Il co. 3 dell’art. 67 l.f. introduce una serie di esenzioni dall’azione revocatoria partendo dalla lettera a) in base alla quale non sono soggetti all’azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso. Quindi i pagamenti eseguiti nella normale attività d’impresa, come le forniture commerciali regolate nei normali termini commerciali, non sono più a rischio di vedersi costretti a restituire i pagamenti ricevuti anche in assenza di alcuna anomalia.


Esonero dalla revocatoria delle rimesse bancarie

Alla lettera b) l’art. 67 l.f. prevede l’esonero dalla revocatoria delle rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca. Qui occorre distinguere tra le rimesse che hanno natura ripristinatoria o solutoria. Le ripristinatorie affluiscono su un conto affidato per ripristinare l’originaria provvista nei limiti dell’affidamento e vengono fatte salve dalla revocatoria. Le solutorie riguardano versamenti effettuati su conti correnti che presentano esposizioni oltre il fido accordato e quindi lesivi della par condicio (in favore della banca ed in danno degli altri creditori). Quest’ultime senz’altro riducono in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito e possono essere revocate.


Vendite a giusto prezzo di immobili ad uso abitativo

La lettera c) del co.3 dell’art. 67 l.f. prevede l’esonero dalla revocatoria delle vendite a giusto prezzo d’immobili a uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
Le lettere d), e) e g) del co.3 dell’art. 67 l.f. sanciscono l’esonero dalla revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del Codice civile; ivi compresi i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo; così come degli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis.
Questa norma evita il rischio di penalizzare i tentativi di risanamento non andati a buon fine e procedimenti penali per bancarotta preferenziale in capo sia al debitore che al professionista.


Pagamenti a lavoratori dipendenti ed autonomi

La lettera f) del co.3 dell’art. 67 l.f. sancisce l’esonero dalla revocatoria dei pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito. In tal modo si fanno salvi gli effetti dei pagamenti in favore dei prestatori di lavoro sia dipendente che autonomo. La norma evita di ricorrere ad espedienti per prestare la propria attività lavorativa in favore delle imprese in stato di insolvenza.


Effetti della revocazione

Il decreto legge in commento ha completamente riscritto l’art. 70 della legge fallimentare che al secondo comma conferma la disciplina previgente in ordine agli effetti nei confronti di colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto. Egli è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito. L’art.70 prevede che qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d’insinuare al passivo un credito d’importo corrispondente a quanto restituito.


Art. 182 ter L.F. – Transazione fiscale

Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.

Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonchĂ© delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entitĂ  del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolaritĂ , unitamente ad una certificazione attestante l’entitĂ  del debito derivante da atti di accertamento ancorchĂ© non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonchĂ© da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l’emissione del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di irregolaritĂ  e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall’articolo 171, primo comma, e dall’articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall’agenzia delle dogane, l’ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonchĂ© a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l’adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’articolo 178, primo comma.

Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e giĂ  consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest’ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.

La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell’articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.

Ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 182-bis.

Allevi dott. Giuseppe

Pianificazione del fabbisogno finanziario con una strategia adeguata alle caratteristiche ed agli obiettivi preposti dall’azienda, in modo tale da garantire la capacitĂ  dell’impresa di mantenere in equilibrio le entrate con le uscite (fonti ed impieghi) senza compromettere l’andamento economico.
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Gianni Mulazzi e Marcello Negri

LEASING con specializzazione nel fotovoltaico
Mulazzi Gianni
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