STARTUP E PMI INNOVATIVE

TI AIUTIAMO A CREARE LA TUA START-UP INNOVATIVA:

  • Costituzione 
  • Iscrizione sezione speciale Registro Imprese
  • Incentivi fiscali
  • Business plan
  • Accesso al credito
  • Conferimento work for equity: valorizzazione e perizia (strumento utile per capitalizzare la società “trasformando” il lavoro in capitale)
  • Finanziamenti e accesso a bandi
  • Crowdfunding

Reperisci informazioni generali sull’argomento sul sito startup.registroimprese.it.

Argomenti trattati:

START UP INNOVATIVE

REQUISITI (art. 25 comma 2 Dl 179/2012)
Ai fini del presente decreto, l’impresa start-up innovativa, di seguito “start-up innovativa“, è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a) soppresso;
b) è costituita da non più di 60 mesi;
c) è residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del Dpr 917/1986, o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di €;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
h) possiede almeno 1 dei seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono = o > al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in % = o > al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in % = o > a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del del regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 22 ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
 
INCENTIVI ALL’INVESTIMENTO IN START UP INNOVATIVE (art. 29 Dl 179/2012)

Detrazione irpef del 30% della somma investita da persone fisiche nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L’investimento massimo detraibile per ciascun periodo d’imposta ammonta a € 1.000.000.

Deduzione ires del 30% della somma investita da società, diverse da imprese start-up innovative, nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.  L’investimento massimo deducibile per ciascun periodo d’imposta ammonta a € 1.800.000.

L’ammontare in tutto o in parte non detraibile o deducibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.

 

L’art. 38 del Decreto Rilancio ha introdotto, in alternativa alla detrazione del 30%, una detrazione del  50% per gli investimenti effettuati in start-up innovative dalle persone fisiche. L’investimento massimo detraibile non può eccedere l’importo di  € 100.000 per ciascun periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. L’agevolazione si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale al momento dell’investimento ed è concessa nel rispetto del regolamento sugli aiuti de minimis.

 

Con la Circolare n. 16/E dell’11/06/2014l’Agenzia delle Entrate riepiloga la disciplina delle agevolazioni fiscali previste a favore delle start up innovative e fornisce ulteriori chiarimenti.

 

PMI INNOVATIVE

Il Decreto Legge n. 3/2015, all’articolo 4,  introduce la categoria delle “PMI innovative”.

REQUISITI

Si definisce “PMI innovativa” la PMI (meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni o attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milion) costituita sotto forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, che possiede i seguenti requisiti:

– opera nel campo dell’innovazione tecnologica;

– è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

– ultimo bilancio certificato;

– non iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start up innovative e agli incubatori certificati;

– in possesso di almeno due tra i seguenti tre requisiti:

spese in ricerca e sviluppo almeno pari al 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione;

* impiego di personale altamente qualificato (in possesso di laurea magistrale) in misura almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva;

* detentrici, licenziatarie o depositarie di un brevetto o un software registrato alla SIAE.

AGEVOLAZIONI

Alle PMI innovative si applicano buona parte delle agevolazioni previste dalla disciplina delle start-up innovative; in particolare gli incentivi fiscali per investimenti in PMI innovative effettuati:

– anteriormente o entro 7 anni dalla loro prima vendita commerciale;

– fino a 10 anni dalla loro prima vendita commerciale se attestano, tramite valutazione di un esperto indipendente, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare reddito;

– senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni.

 

L’art. 38 del Decreto Rilancio ha innalzato al  50% la detrazione per gli investimenti effettuati in pmi innovative dalle persone fisiche. L’investimento massimo detraibile non può eccedere l’importo di  € 300.000 per ciascun periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. Sulla parte di investimento eccedente € 300.000 è applicabile la detrazione del 30%. L’agevolazione si applica alle sole pmi innovative iscritte alla sezione speciale al momento dell’investimento ed è concessa nel rispetto del regolamento sugli aiuti de minimis.

 

Condizioni per beneficiare degli incentivi fiscali del 30% per investimenti in start up e pmi innovative  (Decreto 7 maggio 2019):

– Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili  non > a € 15.000.000 per ciascuna start up/pmi innovativa.

– Per beneficiare dell’agevolazione fiscale gli investitori devono ricevere e conservare:  certificazione della start up/pmi innovativa che attesti il rispetto del limite di € 15.000.000 ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o la detrazione e copia del piano di investimento della start up/pmi innovativa.

– L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni. L’eventuale cessione, anche parziale, prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell’importo dedotto o detratto maggiorato degli interessi legali.

– Decadenza dai benefici fiscali  se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica la perdita di uno dei requisiti da parte della start up/pmi innovativa.

 

Condizioni per beneficiare degli incentivi fiscali del 50% per investimenti in start up e pmi innovative  (Decreto 28 dicembre 2020).

 

Scheda di sintesi startup e pmi innovative (Mise – ottobre 2020)

Pareri emessi dal Ministero per lo Sviluppo Economico in tema di start up e PMI innovative


Limiti per agevolazioni fiscali:

– Conferimenti ammissibili per ciascuna start-up / pmi:  max 15.000.000

–> persona fisica max 1.000.000 per periodo d’imposta: detrazione 30% = 300.000

–> società max 1.800.000 per periodo d’imposta: deduzione 30% = 540.000 x 24% di IRES = 129.600


LE SITUAZIONI TIPICHE

  1. Hai un’idea ma sei senza capitali? Ti troviamo finanziamenti fino a 100 mila euro oltre ad accedere al credito ordinario, a quello agevolato e al crowdfunding.
  2. Hai un’ impresa che necessita di essere riposizionata sul mercato? Ti assistiamo nella costituzione di una PMI Innovativa che potrà beneficiare delle detrazioni d’imposta, dell’accesso agevolato al credito e  di tante altre opportunità .
  3. Desideri avere un’alternativa ai soliti investimenti? La nostra Mini SPACti garantirà la possibilità di cogliere le opportunità offerte dall’investimento nelle PMI Innovative.
  4. Operi nel Real Estate? Quale investitore potrai godere delle detrazioni del 19%, come ente pubblico potrai promuovere la ristrutturazione/costruzione di strutture di interesse sociale e, se sei un imprenditore, potrai finanziare le tue iniziative. In tutti questi casi il vostro advisor ideale è CrowdRe.

CROWDFUNDING

Si tratta di un finanziamento dal basso volto a sostenere nuove idee, permettendo alle aziende di crescere e svilupparsi grazie alla raccolta di piccoli investimenti.

www.WeAreStarting.it è una piattaforma online di Equity-based Crowdfunding per il mercato italiano, con l’obiettivo di dare visibilità a imprenditori con idee brillanti, consentendo alle loro start-up di crescere.

Consulta la guida della Consob e ilRegolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line .

WORK FOR EQUITY

Le Start-up innovative possono assegnare equity ad amministratori, dipendenti e collaboratori nel contesto di incentivazione quale corrispettivo di opere e servizi resi alla stessa (work for equity).

L’art. 27, co. 4, D.L. 179/2012, prevede che le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, inclusi quelli professionali, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo. Ne consegue che dal punto di vista fiscale e contributivo, le partecipazioni all’equity così attribuite non costituiscono reddito dell’amministratore, dipendente o collaboratore e pertanto non sono soggette a imposizione né a oneri contributivi. Se e quando tali partecipazioni saranno cedute, verrà tassata solo l’eventuale plusvalenza o guadagno e, per di più, al momento della cessione si applicherà la più favorevole aliquota applicabile ai c.d. capital gain (attualmente 26%) e  non le aliquote applicabili ai redditi da lavoro dipendente.

In ogni caso, il compenso pagato ai dipendenti non può essere costituito unicamente da equity, ma deve prevedere una componente fissa in denaro stabilita dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

Guida all’uso dei piani azionari e del work for equity (Ministero dello Sviluppo Economico – 24/03/2014)

Modello commentato di piano di incentivazione in equity (Ministero dello Sviluppo Economico – 10/03/2015)

PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE (MARCHI E BREVETTI)

E’ necessario chiedersi se i marchi e i brevetti, sui quali spesso si dovrà costruire il successo della start up o della PMI innovativa, siano stati correttamente registrati e se potranno resistere agli attacchi della concorrenza.

In tal senso, abbiamo scelto di collaborare con una delle società di consulenza più importanti del mondo nel settore, Bugnion S.p.a..

 

Bugnion S.p.A.

Responsabile marchi e brevetti per start up innovative

Tel.: 02-693031

E-Mail: tarabbia@bugnion.it (Ing. Luigi Tarabbia)
E-Mail: tarantini@bugnion.it (Dott. Nicola Tarantini)

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