Scegliere in modo consapevole e responsabile la destinazione del TFR

TI PUO’ SERVIRE LIQUIDITA’ PRIMA DI ANDARE IN PENSIONE? Conviene investire in banca.

NON TI SERVE LIQUIDITA’ PRIMA DI ANDARE IN PENSIONE? Conviene investire in un fondo di previdenza complementare, uno privato a propria scelta o in quello di categoria. Quest’ultimo costringe il datore di lavoro al versamento di una quota aggiuntiva a vantaggio del dipendente.

In alternativa si può optare per le polizze vita che però non sembrano così convenienti.

1. INVESTIMENTO IN UN FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Vantaggi fiscali = deducibilità IRPEF fino ad un importo massimo versato annuo di euro 5.164,67 – si risparmia l’aliquota marginale irpef sul versamento annuale.

Vincoli =  l’investimento fatto verrà restituito sotto forma di capitale o rendita al momento del pensionamento (salvo eventuali acconti che possono essere richiesti per validi motivi, i requisiti variano da fondo a fondo)

Tassazione al momento del pensionamento (rendita o capitale) = ritenuta d’imposta del 15% (ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15°anno di partecipazione al fondo, con un limite massimo di deduzione pari a 6 punti percentuali – quindi aliquota minima = 9%)

Quindi à risparmio fiscale minimo dell’8% (differenza tra deduzione minima con aliquota 23% e tassazione massima del 15% alla percezione della pensione).

Per chi ha importi alti conviene fare versamenti spalmati su più anni per non superare l’importo massimo deducibile annuo di € 5.164,67.

 

 2. FONDO DI CATEGORIA (ad. Esempio per contratti commercio fondo FONTE)

Per chi sta già versando una parte del TFR al Fondo di categoria è possibile optare per il versamento del totale del TFR (e non solo di una quota).

Per chi non ha optato per il versamento del TFR al Fondo di categoria è possibile richiedere l’adesione per l’accantonamento del TFR che maturerà successivamente.

Il vantaggio principale deriva dal fatto che oltre al TFR e oltre la quota percentuale che viene versata dal lavoratore mediante trattenuta in busta paga, il datore di lavoro è obbligato a versare

una quota aggiuntiva (ad esempio il lavoratore versa lo 0,55% e il datore l’1,55% della retribuzione utile ai fini del calcolo TFR) – importo che invece chi non ha destinato il TFR al fondo non percepisce.

Anche nel caso del Fondo di categoria l’investimento è vincolato fino al pensionamento (salvo acconti per motivi particolari – per spese sanitarie sempre richiedibile, per acquisto/ristrutturazione casa o altre esigenze, richiedibili dopo 8 anni di contribuzione).

 

3. INVESTIMENTO IN UNA POLIZZA VITA

Necessario distinguere tra le polizze puro rischio e polizze con finalità di accantonamento.

Nelle polizze di puro rischio (morte, invalidità, infortunio) i versamenti sono a fondo perduto. Spetta la detrazione sull’intero premio però non ha finalità di accantonamento ma va solamente a coprire il rischio di morte, invalidità, infortunio.

Se la polizza ha per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5%, di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, a condizione che l’assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto, spetta una detrazione d’imposta del 19% su un importo massimo annuo di euro 630 (quindi risparmio di imposta massimo euro 119,70).

Ovviamente in questo caso il versamento andrebbe suddiviso su più anni.

Spesso le assicurazioni/banche propongono dei prodotti “misti”: il premio versato viene destinato sia alla copertura del rischio sia a finalità di accantonamento. La parte relativa al puro rischio però è una minima parte rispetto al premio totale, di conseguenza il risparmio fiscale è minimo.

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