STUDI ASSOCIATI
Costituzione
E’ necessario che l’atto costitutivo dell’associazione professionale rivesta la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (dpr 917/86 art.5).
L’atto deve essere registrato presso l’ag. delle Entrate ed è soggetto al pagamento dell’imposta di registro (fissa di 168 € se non ci sono contenuti patrimoniali).
Requisiti
Art.1 legge 1815/1939: “Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all’esercizio di specifiche attivitĂ in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l’esercizio delle professioni o delle altre attivitĂ per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.”
Quindi è possibile costituire uno studio associato anche interprofessionale a condizione che i professionisti soci abbiano idoneo titolo (iscrizione albo o ordine professionale).
Tassazione
L’articolo 5, comma 3, lettera c) del TUIR equipara il reddito delle associazioni professionali a quello a quello delle societĂ semplici le quali , non potendo svolgere attivitĂ commerciale, non producono dal punto di vista fiscale reddito di impresa.
Lo studio associato produce reddito di lavoro autonomo che viene poi tassato in capo ai soci come reddito di partecipazione. La tassazione segue il criterio di cassa.
Il reddito professionale viene poi attribuito ai soci e tassato in capo ad essi con il versamento dell’Irpef.
I compensi sono soggetti a ritenuta d’acconto che poi viene attribuita ai soci.
Lo studio associato è soggetto solo al versamento dell’irap.
SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
L’art. 2 legge 1815/1939 disponeva il divieto alla costituzione di societĂ tra professionisti.
Tale divieto è stato abrogato con l’art. 24 legge 266/1997.
Per alcuni professionisti (avvocati e ingegneri) la normativa per la costituzione di società è già stata regolamentata mentre per le altre figure professionali non ci sono regole specifiche.
SocietĂ di ingegneria (art.17 l.109/1994, comma 6 lettera b)
- costituzione in forma di societĂ di capitali (spa, sapa, srl)
- oggetto dell’attivitĂ individuato in “esecuzione di studi di fattibilitĂ , ricerche, consulenze, progettazioni direzioni dei lavori, valutazioni di congruitĂ tecnico economica o studi di impatto ambientale”.
La societĂ di capitali produce reddito di impresa che in capo ai soci diviene reddito di capitale.
Unica posizione iva riferita alla societĂ .
I compensi NON sono soggetti a ritenuta d’acconto perchĂ© rientrano nel reddito d’impresa.
La tassazione segue il criterio di competenza.
Ai fini previdenziali la societĂ versa il contributo integrativo. (per Inarcassa)
Solitamente i soci (NON prestatori d’opera in modo da non doversi iscrivere all’Inps IVS) mantengono p.iva individuale e versano sul proprio reddito professionale il soggettivo alla cassa.
(Verificare l’obbligatorietĂ di versamento dei contributi e di presentazione della dichiarazione per
ogni cassa professionale, poiché ognuna ha le proprie regole).
Altre societĂ tra professionisti (art. 17 L.109/94, comma 6 lettera a)
- devono parteciparvi professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali
- costituzione in forma di societĂ di persone (s.s., snc, sas) o societĂ cooperativa
- oggetto dell’attivitĂ individuato in “esecuzione di studi di fattibilitĂ , ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruitĂ tecnico economica o studi di impatto ambientale”
La societĂ produce reddito di impresa che in capo ai soci diviene reddito di partecipazione (in caso di societĂ di persone) o reddito di capitale (in caso di societĂ cooperativa).
Unica posizione iva riferita alla societĂ .
A differenza delle societĂ tra avvocati per cui è prevista una normativa piĂą approfondita, i compensi delle altre societĂ di persone tra professionisti non sono considerati compensi professionali e quindi NON sono soggetti a ritenuta d’acconto. Il reddito va dichiarato nel quadro RG o RF a seconda del regime contabile scelto. La tassazione segue il criterio di competenza.
Ai fini previdenziali sia il contributo integrativo che il contributo soggettivo vengono versati dal socio perché il reddito della società viene attribuito ai soci per la loro quota, come nello studio professionale.
(Verificare l’obbligatorietĂ di versamento dei contributi e di presentazione della dichiarazione per ogni cassa professionale, poichĂ© ognuna ha le proprie regole).
SocietĂ tra avvocati (d.lgs. 96/2001)
- costituzione in forma di snc (normativa da considerare è quella delle snc)
Unica posizione iva riferita alla societĂ .
La societĂ di persone produce reddito di impresa che in capo ai soci divene reddito di partecipazione.
I compensi sono soggetti a ritenuta d’acconto perchĂ© pur essendo organizzata in forma societaria l’attivitĂ svolta è prettamente professionale; l’esercizio in forma comune dell’attivitĂ di avvocato realizzato utilizzando il modello societario della S.t.p deve essere ricondotto nell’ambito del lavoro autonomo. Si ritiene che essendo considerato reddito di lavoro autonomo, si debba seguire il criterio di cassa.
Risoluzione Ag.Entrate 118/E 2003
“I redditi prodotti dalla s.t.p. costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 49 del Tuir in quanto ad essi si applica la disciplina dettata per le associazioni senza personalitĂ giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma comune di arti e professioni di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) del medesimo testo unico. I compensi corrisposti alla s.t.p. sono inoltre soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del Dpr n. 600 del 1973.”