Novità fiscali 2026

La Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, contiene alcune novità fiscali di interesse per i datori di lavoro.

BUONI PASTO ELETTRONICI (comma 14)

Con la Legge di Bilancio 2026 viene modificata la disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica.

La novità riguarda il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” – ticket restaurant elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (alla generalità o a categorie omogenee di essi), che viene incrementato, a partire dal 1° gennaio 2026, dagli attuali 8,00 euro giornalieri a 10,00 euro giornalieri.

Rimane, invece, confermato nella misura di:

  • 4,00 euro al giorno il limite di esenzione dei ticket restaurant cartacei;
  • 5,29 euro giornalieri il limite di esenzione delle eventuali indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione.

Si ricorda, altresì, che il superamento del limite giornaliero di esenzione comporta l’imponibilità previdenziale e fiscale per il valore che eccede.

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL’IRPEF (commi 3 e 4)

La principale modifica riguarda l’aliquota irpef per il secondo scaglione di reddito (oltre 28.000 a fino a 50.000 euro).

Con la modifica alla lettera b), comma 1, articolo 11, TUIR, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF risultano così fissate:

DETASSAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI (commi 7 e 12)

Il comma 7 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026, con il dichiarato intento di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e stimolare la produttività nel mondo del lavoro, introduce una misura fiscale che prevede la detassazione degli incrementi retributivi legati ai rinnovi dei contratti collettivi.

Nello specifico, la formulazione utilizzata dal Legislatore dispone che

  • limitatamente all’anno 2026,
  • gli aumenti retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato,
  • in conseguenza di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026,
  • siano assoggettati ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 5%,
  • a condizione che il lavoratore sia titolare di un reddito da lavoro dipendente, nell’anno 2025, di importo non superiore a 33.000 euro.

In relazione al parametro reddituale, la Legge n. 199/2025 fornisce un chiarimento rilevante, specificando che il reddito da lavoro dipendente sia da intendere quale quello prodotto dal lavoratore nel corso dell’anno 2025.

Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare, con atto scritto, al regime di tassazione sostitutiva, con la conseguente applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF anche sugli importi derivanti dagli aumenti contrattuali.

Stante la formulazione utilizzata dal Legislatore, si ritiene che l’imposta sostitutiva possa legittimamente applicarsi ai soli incrementi retributivi che spettano ai lavoratori nel corso dell’anno 2026, con decorrenza da un qualsiasi mese dell’anno 2026. Non si ritiene, invece, applicabile la detassazione agli aumenti spettanti nel 2026 la cui decorrenza è antecedente al 2026.

Non appena definiti alcuni chiarimenti operativi, lo studio fornirà a breve dichiarazione da consegnare a ciascun dipendente.

DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA’ (commi 8 e 9)

Il comma 385, articolo 1, Legge di Bilancio 2025 aveva previsto, per:

  • i premi di ammontare variabile, con corresponsione legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili, nonché
  • le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa

erogati nel triennio 2025-2027, la riduzione temporanea dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, nel limite annuo detassabile di 3.000 euro (elevati a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, se corrisposti sulla base di contratti sottoscritti entro il 24 aprile 2017) e per i dipendenti che nel periodo d’imposta precedente non hanno prodotto redditi da lavoro dipendente superiori a 80.000 euro.

Con la Legge di Bilancio 2026 vengono modificati il suddetto comma 385, articolo 1, e il comma 182, articolo 1, Legge n. 208/2015, prevedendo che:

  • l’aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta al 5% sia prevista limitatamente al 2025;
  • per gli anni 2026 e 2027 l’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sia pari all’1% ed entro un limite di importo complessivo pari a 5.000 euro annui.

Il limite annuo detassabile di 4.000 euro, previsto per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, qualora premi e utili vengano erogati in forza di contratti collettivi aziendali e territoriali sottoscritti entro il 24 aprile 2017, si ritiene che perda la propria utilità per gli anni 2026 e 2027, in quanto il nuovo limite previsto per la generalità dei lavoratori supera la disposizione prevista dal comma 189, articolo 1, Legge n. 208/2015.

DETASSAZIONE MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E A TURNI (commi 10 – 12)

Con la Legge di Bilancio 2026 viene previsto, per il 2026, che siano assoggettate all’imposta sostitutiva del 15%, salvo espressa rinuncia scritta ed entro il limite annuo di euro 1.500, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi del comma 2, articolo 1, D.Lgs. n. 66/2023 e dei CCNL;
  • maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, ancorchè denominati come maggiorazioni o indennità.

La disposizione è applicabile dai sostituti d’imposta del settore privato a favore dei soggetti con reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2025, a 40.000 euro (il reddito è da attestare per iscritto da parte del lavoratore qualora il sostituto che applica l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi per l’anno precedente). Rimangono esclusi i lavoratori, già interessati al trattamento integrativo speciale del settore turistico, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex articolo 5, Legge n. 287/1991) e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali.

Viene inoltre precisato che:

  • ai fini del predetto limite di euro 1.500 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazioni agli utili dell’impresa detassati;
  • restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

Non appena definiti alcuni chiarimenti operativi, lo studio fornirà a breve dichiarazione da consegnare a ciascun dipendente.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE TURISTICO (commi 18 – 21)

Con la Legge di Bilancio 2026 viene confermato, dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex articolo 5, Legge n. 287/1991) e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.

Analogamente a quanto previsto per i periodi d’imposta 2023, 2024 e 2025, il sostituto d’imposta, nel corso del 2026, riconosce il trattamento integrativo speciale in esame su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito dipendente conseguito nel 2025 (non superiore a euro 40.000), e compensa il credito così maturato nel Mod. F24.