Detrazioni per lavori edilizi: le novità 2026
La Legge 199/2025, c.d. “Finanziaria 2026”, proroga anche per l’anno 2026 l’assetto delle principali “detrazioni edilizie” in vigore nel 2025, rinviando al 2027 le riduzioni approvate dalla precedente Legge di Bilancio c.d. “Finanziaria 2025”.
Per l’anno 2026 resta, pertanto, confermato il seguente riepilogo (come proposto nella nostra mail info del 3 novembre scorso):
1. RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO c.d. “Detrazione per ristrutturazioni”:
– detrazione spettante per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento (nuda proprietà, usufrutto, …) sull’abitazione principale: 50% (36% differito al 2027)
– detrazione spettante altri casi: 36% (30% rinviato al 2027)
– limite di spesa massima: confermato in euro 96.000
2. RISPARMIO/RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA c.d. “Ecobonus”:
– detrazione spettante per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento (nuda proprietà, usufrutto, …) sull’abitazione principale: 50% (36% differito al 2027)
– detrazione spettante altri casi: 36% (30% rinviato al 2027)
– limite di spesa massima: differenziata per tipologia di intervento
3. BONUS ARREDO:
– detrazione spettante: 50%
– limite di spesa massima: euro 5.000
a condizione che siano stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali si usufruisce della relativa detrazione (punto 1) iniziati a decorrere dall’1/1/2025
4. ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE:
Detrazione non prorogata al 2026
5. BONUS VERDE:
Detrazione già abolita nel 2025 e NON reintrodotta per il 2026
6. RIDUZIONE RISCHIO SISMICO:
– detrazione spettante per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento (nuda proprietà, usufrutto, …) sull’abitazione principale: 50% (36% differito al 2027)
– detrazione spettante altri casi: 36% (30% differito al 2027)
7. CALDAIE UNICHE ALIMENTATE A COMBUSTIBILI FOSSILI:
anche per il 2026 esclusa ogni detrazione per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con una caldaia unica alimentata a combustibili fossili;
tale esclusione NON riguarda:
– microgeneratori;
– generatori a biomassa di cui al Dlgs 199/2021;
– pompe di calore ad assorbimento a gas;
– sistemi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro di cui al DM 6/8/2020
Inoltre, si segnala che:
– le spese relative ai bonus edilizi di cui sopra NON sono soggette alla nuova “restrizione” delle detrazioni, introdotta dalla Finanziaria 2026 per contribuenti con reddito complessivo superiore a euro 200.000.
Si ricorda, infine, che: – dal 2025, per contribuenti con reddito superiore a euro 75.000, l’ammontare massimo delle spese detraibili annue varia anche in base alla composizione del nucleo familiare del contribuente (come meglio riepilogato nelle tabelle di pag.4 della circolare 2/2025 allegata); tale quadro normativo risulta applicabile anche alle spese sostenute nel 2026; restano ESLCUSE dal limite le rate di detrazioni edilizie, ancora fruibili, se relative a spese sostenute fino al 31/12/2024.

