Il ritorno dell’IPER AMMORTAMENTO

La Legge n.199/2025, c.d. “Finanziaria 2026”, re-introduce, a favore delle IMPRESE (esclusi lavoratori autonomi e contribuenti forfettari), il cosiddetto “IPER AMMORTAMENTO” già applicabile in passato e successivamente sostituito dai due seguenti crediti d’imposta:

  • Industria 4.0 che resta ora fruibile solo per gli investimenti in beni nuovi materiali “prenotati” entro il 31/12/2025 ed effettuati entro il 30/6/2026;
  • Transizione 5.0 che resta ora applicabile solo agli investimenti effettuati entro il 31/12/2025 e pertanto non più fruibile per il 2026;

 

Anche il nuovo IPER AMMORTAMENTO si caratterizza in una MAGGIORAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO dei beni agevolabili, da “spalmare” lungo il periodo di ammortamento dei beni stessi (in base al coefficiente di amm.to dell’anno) o, per i beni acquisiti mediante leasing, da spalmare lungo la durata del contratto di leasing; tale maggiorazione ha rilevanza solo ai fini IRES/IRPEF (NO IRAP) ed è usufruibile direttamente nel Modello Redditi quale variazione in diminuzione.

La MAGGIORAZIONE è, altresì, subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti ed è strutturata come segue:

La MAGGIORAZIONE spetta per gli investimenti:

  • effettuati dall’1/1/2026 al 30/9/2028 secondo le regole previste dall’art.109 del Tuir (ossia data di consegna/collaudo per le cessioni di beni, data ultimazione per gli appalti);
  • in beni prodotti in uno STATO UE / SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia); requisito non richiesto nella precedente versione dell’Iper-ammortamento, né ai fini del credito d’imposta Industria 4.0;

aventi ad oggetto:

  1. beni strumentali materiali e immateriali NUOVI compresi nelle nuove Tabelle IV e V della Legge 199/2025 (Finanziaria 2026) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura (come dettagliati da pag.5 della circolare in allegato);
  2. beni strumentali NUOVI finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo; con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare sono ammissibili i soli impianti con moduli fotovoltaici che rispondono agli specifici requisiti di cui all’art. 12 c.1 lettere b, c, del Dl181/2023 le cui caratteristiche sono indicate a pag.3 della circolare in allegato.

 

Ai fini della fruizione dell’IPER AMMORTAMENTO le imprese interessate devono inviare al GSE apposita comunicazione / certificazione dell’investimento; modalità e termini d’invio sono demandati ad uno specifico provvedimento del MIMIT ancora da emanarsi.

Ordini, fatture, Ddt e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene devono riportare l’espresso riferimento alla disposizione normativa.

Inoltre, l’effettivo sostenimento della spesa deve risultare da un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della Revisione legale o da un Revisore legale / società di revisione per le società non soggette all’obbligo di revisione legale.

 

Si evidenzia come, rispetto alle prime bozze circolate, in sede di approvazione definitiva, il testo della norma ha subito alcune modifiche tra le quali si cita l’eliminazione della premialità energetica 5.0 che prevedeva l’innalzamento al 220% della maggiorazione del costo di acquisto dei beni agevolabili.