Imposta di donazione: NO esenzione se il controllo resta in capo al donante che si riserva particolari diritti pur trasferendo quelli di voto

Niente esenzione dall’imposta di donazione per il patto di famiglia che trasferisce al figlio la nuda proprietà del 95% delle quote di una holding, anche se al beneficiario sono attribuiti i corrispondenti diritti di voto, quando lo statuto conserva in capo al disponente prerogative capaci di svuotare, in concreto, il controllo societario.

È quanto afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta n. 143/2026.

Nel caso specifico, l’agevolazione viene negata perché, seppur venissero attribuiti al nudo proprietario i diritti di voto relativi alla quota di partecipazione trasferita, si ipotizzava una modifica statutaria destinata a riservare al padre i seguenti diritti particolari:

  • il diritto di essere nominato amministratore e presidente del consiglio di amministrazione;
  • il diritto di rappresentare la holding e di votare nelle assemblee delle partecipate su nomina e revoca degli amministratori, trasferimenti di partecipazioni, aziende, rami d’azienda e marchi;
  • il diritto di esprimere o negare il gradimento sui trasferimenti;
  • una clausola secondo la quale, per modificare lo statuto, sarebbe stato necessario il voto favorevole di almeno il 96% dei diritti di voto complessivi (figlio, pur titolare del 95% dei voti, non avrebbe quindi potuto eliminare autonomamente le previsioni che attribuivano al genitore le prerogative personali).

Secondo l’Agenzia, ai fini dell’esenzione non basta il trasferimento formale della maggioranza dei diritti di voto, ma occorre accertare che il beneficiario acquisisca un effettivo controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile, ossia il potere di determinare l’esito delle deliberazioni dell’assemblea ordinaria nel loro complesso.

La recente risposta richiama la risposta a interpello n. 115 del 4 giugno 2026, secondo cui clausole statutarie o patti parasociali riservati al dante causa possono depotenziare, fino a escluderlo, il controllo formalmente trasferito.

Nella ricostruzione dell’Agenzia, quindi, la verifica da compiere non si arresta alla titolarità dei voti, ma investe l’assetto statutario complessivo e la sua capacità di lasciare al beneficiario un potere effettivo sulle decisioni ordinarie dell’assemblea dei soci.

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