Legge di bilancio 2026

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 31 dicembre 2025 la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, cosiddetta Legge di Bilancio 2026.

Di seguito riportiamo le principali novità in materia di lavoro:

ESONERO ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO (commi 153-155)

La Legge di Bilancio 2026 introduce un esonero contributivo per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026.

L’incentivo consiste nell’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per:

  • l’assunzione, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché per
  • la trasformazione, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Le finalità del Legislatore sono:

  • incrementare l’occupazione giovanile stabile;
  • favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate;
  • sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) e
  • contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

La spesa autorizzata ammonta a 154 milioni di euro per l’anno 2026, 400 milioni di euro per l’anno 2027 e 271 milioni di euro per l’anno 2028.

Con apposito decreto interministeriale saranno disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto dei predetti limiti di spesa.

Per la piena operatività del predetto esonero si attendono, inoltre, le istruzioni operative dell’INPS.

INTEGRAZIONE AL REDDITO DELLE LAVORATRICI MADRI CON DUE O PIÙ FIGLI (commi 206-207)

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, articolo 1, commi 219-220), come modificata dal D.L. n. 95/2025, c.d. Decreto Omnibus/Economia, ha previsto un esonero contributivo parziale della quota di contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, in presenza di reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro annui, a favore delle lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) e delle lavoratrici autonome madri:

  • con due o più figli, dal 1° gennaio 2026, fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo;
  • con tre o più figli, dal 1° gennaio 2027, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

La Legge di Bilancio 2026, intervenendo sull’articolo 1, comma 219, Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), posticipa dal 2026 al 2027 l’attuazione dell’esonero contributivo (strutturale) parziale previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

Conseguentemente, la Legge di Bilancio 2026 modifica l’articolo 1, comma 219, della Legge di Bilancio 2025 e, nel particolare

  • elimina il riferimento alla decorrenza del 2027 in relazione alle madri di tre o più figli;
  • sopprime il terzo periodo, non essendo più necessario a seguito del posticipo al 2027 dell’esonero in esame, il quale richiama l’esonero contributivo (transitorio) disposto dalla Legge di Bilancio 2024 (nel particolare, dall’articolo 1, comma 180, Legge n. 213/2023) che cesserà di avere applicazione il 31 dicembre 2026.

Nelle more dell’attuazione dell’esonero contributivo parziale (strutturale) per le lavoratrici madri differito al 2027 (come indicato precedentemente), la Legge di Bilancio 2026 prevede il riconoscimento dall’INPS, per il 2026, alle lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e autonome (iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, incluse le Casse di previdenza professionali e la Gestione separata):

  • con due figli e sino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio;
  • con più di due figli e fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato),

di una somma di 60 euro mensili, non imponibili ai fini fiscali e contributivi, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.

Le mensilità spettanti, dal 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre, saranno corrisposte in un’unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità afferente al mese di dicembre 2026 e tali importi non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE.

La misura di integrazione al reddito per le lavoratrici madri appare, dunque, analoga, seppur incrementata, a quella prevista dal c.d. Decreto Omnibus/Economia, c.d. Nuovo bonus mamme.

Per la piena operatività si attendono, inoltre, le istruzioni operative dell’INPS.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI MADRI LAVORATRICI (commi 210-213)

La Legge di Bilancio 2026 prevede il riconoscimento di un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026, assumono donne,

  • madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni,
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,

  • per 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione);
  • per 18 mesi, se il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo indeterminato (considerando sempre quale termine iniziale la data di assunzione con il contratto a tempo determinato).

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Tali esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

L’esonero in questione è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4, D.Lgs. n. 216/2023 (c.d. Maxi deduzione).

I benefici sono riconosciuti entro determinati limiti di spesa.

Per la piena operatività del predetto esonero si attendono le istruzioni operative dell’INPS 

INCENTIVI PER LA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI (commi 214-218)

Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro, la Legge di Bilancio 2026 stabilisce che, dal 1° gennaio 2026,

  • alla lavoratrice o al lavoratore, con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (o senza limiti di età nel caso di figli disabili, fermi restando il numero minimo di tre figli conviventi e il limite anagrafico per gli altri figli),
  • è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale già stipulato, a patto che tale trasformazione/rimodulazione determini una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali.

Ai datori di lavoro privati (esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato) che consentono ai lavoratori dipendenti la predetta trasformazione/rimodulazione del contratto, è riconosciuto l’esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’esonero spetta:

  • nel limite massimo di 000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
  • per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di trasformazione o rimodulazione del contratto.

Con apposito decreto interministeriale, da emanare entro fine giugno 2026, saranno definite le disposizioni attuative del predetto esonero. In attesa di tale decreto, il Legislatore ha specificato che:

  • resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
  • l’esonero contributivo

non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;

– è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4, D.Lgs. n. 216/2023;

– è riconosciuto nel limite di spesa di 3,3 milioni di euro per l’anno 2026, di 11,6 milioni di euro per l’anno 2027, di 17,7 milioni di euro per l’anno 2028, di 18,1 milioni di euro per l’anno 2029, di 18,5 milioni di euro per l’anno 2030, di 19 milioni di euro per l’anno 2031, di 19,4 milioni di euro per l’anno 2032, di 19,8 milioni di euro per l’anno 2033, di 20,2 milioni di euro per l’anno 2034 e di 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035.

Per la piena operatività del predetto esonero si attendono, inoltre, le istruzioni operative dell’INPS.

CONGEDI PARENTALI E CONGEDI PER MALATTIA DI FIGLI MINORENNI (commi 219-220)

Congedi parentali

Come noto, il D.Lgs. n. 105/2022 ha rimodellato in maniera innovativa il congedo parentale, determinando un innalzamento a 12 anni dell’età del bambino/ingresso del minore entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono usufruire del congedo parentale.

La Legge di Bilancio 2026, modificando gli articoli 32, 33, 34 e 36, D.Lgs. n. 151/2001, estende ulteriormente l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti. In particolare, l’ampliamento concerne l’applicabilità del congedo parentale

  • anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e
  • in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia, anziché fino al dodicesimo anno.

La modifica riguarda anche l’istituto del prolungamento del congedo parentale.

Congedi per malattia di figli minorenni

La Legge di Bilancio 2026, variando l’articolo 47, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001, modifica altresì la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a tre anni (congedi spettanti, per il medesimo giorno, in via alternativa a uno dei genitori).

In particolare, eleva da cinque a dieci giorni lavorativi all’anno il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore ed estende l’applicabilità dell’istituto con riferimento ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni.

Si ricorda che i lavoratori in congedo per malattia del figlio sono considerati assenti giustificati, ma non retribuiti. Tuttavia, è prevista una specifica modalità di copertura previdenziale figurativa.

RAFFORZAMENTO DEL CONTRATTO A TERMINE A FAVORE DELLA GENITORIALITÀ (comma 221)               

Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul luogo di lavoro, il comma 221 della Legge di Bilancio 2026 prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore assunta/o a tempo determinato (anche in somministrazione) al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o in congedo parentale ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001, per un ulteriore affiancamento della lavoratrice sostituita.

In particolare, all’articolo 4 del richiamato Decreto Legislativo, si inserisce un nuovo comma 2-bis che prevede che nel caso di contratto a termine stipulato per sostituzione di lavoratrice in congedo di maternità o parentale, lo stesso possa prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

A riguardo, si rileva che i commi 1 e 2 del citato articolo 4 prevedono la possibilità di assumere personale con contratto a termine per sostituzione di maternità, paternità o parentale (o malattia del figlio), anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo. Tuttavia, l’articolo 51 in oggetto fa riferimento esclusivamente all’esigenza di affiancare la lavoratrice sostituita (e non anche il lavoratore).

Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo 4 prevede che nelle aziende con meno di 20 dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale a tempo determinato per i motivi sopra elencati, è concesso uno sgravio contributivo del 50%.

Come osservato pure nella relazione tecnica del Provvedimento, la ratio della disposizione in oggetto è dunque quella di garantire la prosecuzione della fruizione dello sgravio anche dopo il rientro della lavoratrice dalla maternità, per un ulteriore periodo di “affiancamento”, sempre entro l’anno di vita del bambino.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (commi 201 e 202)

La Legge di Bilancio 2026 introduce novità impattanti in materia di previdenza complementare.

Aumento del limite di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare

Il comma 201, art. 1 della Legge n. 199/2025 interviene sull’art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 252/2005, disponendo, a decorrere dal periodo d’imposta 2026:

  • l’innalzamento da euro 5.164,57 ad euro 5.300 del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro/committente a forme di previdenza complementare;
  • con riferimento ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, per i quali trova applicazione il regime fiscale ulteriormente agevolato sui contributi versati a previdenza complementare nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione al fondo, la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di euro 5.300 (in luogo di euro 5.164,57) per un importo pari alla differenza tra euro 26.500 (5.300 x 5) e la contribuzione versata nei primi cinque anni di partecipazione. L’ulteriore importo deducibile non potrà essere comunque superiore a euro 2.650 annui (5.300 : 2) per un totale annuo massimo complessivo di euro 7.950.

Il successivo comma 202 prevede genericamente la decorrenza di quanto disposto dal comma 201 a partire dal 1° luglio 2026. Tale indicazione appare in contrasto con quanto affermato dal comma 201 rispetto all’innalzamento del limite di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare e ai conseguenti effetti sul regime agevolato dei lavoratori di prima occupazione, dal momento che tale comma fa riferimento al periodo d’imposta 2026 quale termine di decorrenza delle modifiche in esame. Peraltro, un adeguamento dei limiti di deducibilità da luglio 2026 comporterebbe la necessità di riconsiderare quanto già versato e dedotto nei primi sei mesi dell’anno. Sul punto e sulla concreta applicazione del nuovo limite per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006 e il relativo coordinamento con il previgente limite, si attendono i necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La Legge di Bilancio 2026, con decorrenza 1°luglio 2026, ha inoltre modificato la disciplina del D.Lgs. n.252/2005 con riferimento al finanziamento dei fondi pensione (conferimento del TFR e versamento della contribuzione) e al trasferimento delle posizioni individuali. Tali modifiche saranno oggetto di una successiva circolare di studio prevista tra aprile e maggio 2026.