STARTUP E PMI INNOVATIVE

TI AIUTIAMO A CREARE LA TUA START-UP INNOVATIVA:

  • Costituzione
  • Iscrizione sezione speciale Registro Imprese
  • Incentivi fiscali
  • Business plan
  • Accesso al credito
  • Conferimento work for equity: valorizzazione e perizia (strumento utile per capitalizzare la società “trasformando” il lavoro in capitale)
  • Finanziamenti e accesso a bandi
  • Crowdfunding

Reperisci informazioni generali sull’argomento sul sito startup.registroimprese.it e sul sito mimit.gov.it.

Argomenti trattati:

START UP INNOVATIVE

REQUISITI (art. 25 comma 2 Dl 179/2012)

Ai fini del presente decreto, l’impresa start-up innovativa, di seguito “start-up innovativa “, è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

a) soppresso;

a-bis) è una microimpresa o una piccola o media impresa;

b) è costituita da non più di 60 mesi;

c) è residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del Dpr 917/1986, o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di €;

e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza;

g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

h) possiede almeno 1 dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono = o > al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in % = o > al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in % = o > a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del del regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 22 ottobre 2004, n. 270;

3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

DURATA ISCRIZIONE

Iscrizione massima per 3 anni + ulteriori 2 anni in presenza di almeno uno di questi requisiti:

  • Incremento del 25% delle spese R&S
  • Stipula contratto con una P.A.
  • Incremento dei ricavi o dell’occupazione almeno del 50% tra il secondo e il terzo anno
  • Costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro attraverso finanziamento convertendo o aumento capitale a sovrapprezzo + incremento del 20% delle spese di R&S
  • Ottenimento di un brevetto

Possibilità di permanenza nella sezione speciale per ulteriori periodi di 2 anni, fino al massimo di 4 anni complessivi (dopo i primi 5) in presenza di almeno uno di questi requisiti:

  • Aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo per importo < 1.000.000 euro per ciascun periodo
  • Incremento dei ricavi superiore al 100%

INCENTIVI ALL’INVESTIMENTO IN START UP INNOVATIVE (art. 29 e 29 bis Dl 179/2012)

  • Detrazione irpef del 30% della somma investita da persone fisiche nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L’investimento massimo detraibile per ciascun periodo d’imposta ammonta a euro 1.000.000. Durata massima 5 anni dalla data di iscrizione. L’ammontare in tutto o in parte non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.
  • Detrazione irpef del 65% (dal 1° gennaio 2025) per gli investimenti effettuati in start-up innovative da persone fisiche (fino al 31.12.2024 la detrazione era pari al 50%). L’investimento massimo detraibile non può eccedere l’importo di euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta. L’agevolazione si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale al momento dell’investimento ed è concessa nel rispetto del regolamento sugli aiuti de minimis. Durata massima 3 anni dalla data di iscrizione. La legge 162/2024 ha inoltre previsto che la quota di detrazione del 65% non utilizzabile per incapienza possa essere convertita automaticamente in credito d’imposta, da usare in compensazione tramite F24, senza limiti temporali.
  • Deduzione ires del 30% della somma investita da società, diverse da imprese start-up innovative, nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.  L’investimento massimo deducibile per ciascun periodo d’imposta ammonta a euro 1.800.000. L’ammontare in tutto o in parte non deducibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.

 

PMI INNOVATIVE

Il Decreto Legge n. 3/2015, all’articolo 4,  introduce la categoria delle “PMI innovative”.

REQUISITI

Si definisce “PMI innovativa” la PMI (meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni o attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milion) costituita sotto forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, che possiede i seguenti requisiti:

– è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

– ultimo bilancio certificato;

– non iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start up innovative e agli incubatori certificati;

– in possesso di almeno due tra i seguenti tre requisiti:

spese in ricerca e sviluppo almeno pari al 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione;

* impiego di personale altamente qualificato (almeno 1/3 con laurea magistrale oppure almeno 1/5 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, della forza lavoro complessiva)

* detentrici, licenziatarie o depositarie di un brevetto o un software registrato alla SIAE.

AGEVOLAZIONI

Alle PMI innovative si applicano buona parte delle agevolazioni previste dalla disciplina delle start-up innovative; in particolare gli investimenti in PMI innovative effettuati:

– anteriormente o entro 7 anni dalla loro prima vendita commerciale;

– fino a 10 anni dalla loro prima vendita commerciale se attestano, tramite valutazione di un esperto indipendente, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare reddito;

– senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni;

godono delle due detrazioni previste per le start up innovative:

-detrazione 30% investimento per persone fisiche;

-deduzione 30% dal reddito investimento per le società.

A partire dagli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025, non è più applicabile la detrazione “de minimis” del 50% (innalzata al 65%) per gli investimenti in PMI.

CONDIZIONI AGEVOLAZIONI START UP E PMI

Condizioni per beneficiare degli incentivi fiscali del 30% per investimenti in start up e pmi innovative Decreto 7 maggio 2019.

Condizioni per beneficiare degli incentivi fiscali del 65% per investimenti in start up Decreto 28 dicembre 2020.

Le agevolazioni sia del 30% che del 65% non sono applicabili se:

  • a seguito dell’investimento, l’investitore diventa titolare di una partecipazione > 25% e/o;
  • l’investitore sia anche fornitore di servizi alla start up per un fatturato > 25% dell’investimento agevolabile

L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni. L’eventuale cessione, anche parziale, prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell’importo dedotto o detratto maggiorato degli interessi legali.

È inoltre prevista la decadenza dai benefici fiscali se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica la perdita di uno dei requisiti da parte della start up/pmi innovativa.


LIMITI PER AGEVOLAZIONI FISCALI:

–> Conferimenti ammissibili per ciascuna start-up / pmi: max 15.000.000

–> persona fisica max 1.000.000 per periodo d’imposta: detrazione 30% = 300.000

–> società max 1.800.000 per periodo d’imposta: deduzione 30% = 540.000 x 24% di IRES = 129.600 risparmio d’imposta

–> Detrazione de minimis, solo per persone fisiche per investimento in start up max 100.000 per periodo d’imposta: deduzione 65% = 65.0000


LE SITUAZIONI TIPICHE

  1. Hai un’idea innovativa ma sei senza capitali? Ti troviamo finanziamenti fino a 100 mila euro oltre ad accedere al credito ordinario, a quello agevolato e al crowdfunding.
  2. Vuoi avviare una nuova iniziativa imprenditoriale ad alto contenuto innovativo?
    Ti accompagniamo nella creazione di una Start up, occupandoci di ogni fase: dalla scelta della forma societaria alla definizione del piano industriale, fino all’accesso a incentivi fiscali e canali di finanziamento dedicati.
  3. La tua impresa necessita di un riposizionamento strategico sul mercato?
    Ti supportiamo nell’adozione di modelli di business innovativi e nell’accesso agli strumenti dedicati alle PMI Innovative, tra cui agevolazioni fiscali, incentivi finanziari.
  4. Vuoi attrarre nuovi soci o manager qualificati? Ti assistiamo nell’implementazione di strumenti partecipativi e piani di incentivazione (work for equity) previsti per Start up e PMI innovative, così da coinvolgere risorse strategiche senza impatto immediato sulla liquidità.

 

CROWDFUNDING

Si tratta di un finanziamento dal basso volto a sostenere nuove idee, permettendo alle aziende di crescere e svilupparsi grazie alla raccolta di piccoli investimenti.

www.WeAreStarting.it è una piattaforma online di Equity-based Crowdfunding per il mercato italiano, con l’obiettivo di dare visibilità a imprenditori con idee brillanti, consentendo alle loro start-up di crescere.

Per maggiori informazioni consulta la guida della Consob.

 

WORK FOR EQUITY

Le Start-up innovative e le PMI possono assegnare equity a:

  • Amministratori, dipendenti, collaboratori (piani di incentivazione);
  • Prestatori d’opera o servizi (work for equity)

L’art. 27, co. 4, D.L. 179/2012, prevede che le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, inclusi quelli professionali, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo.

Per maggiori informazioni:

Guida all’uso dei piani azionari e del work for equity (Ministero dello Sviluppo Economico – 24/03/2014)

Modello commentato di piano di incentivazione in equity (Ministero dello Sviluppo Economico – 10/03/2015)

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