Dal 1° ottobre 2024, ai sensi Decreto n. 132 del 18 settembre 2024, entrerà in vigore “la patente a crediti” per l’edilizia, nuova misura obbligatoria per tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri mobili o temporanei incluse le imprese straniere UE e/o Extra UE che vi accedono.
Chi deve possedere la patente a crediti?
La patente sarà obbligatoria per tutte le imprese e lavoratori autonomi, incluse le imprese straniere UE e/o Extra UE, coinvolte nelle diverse fasi lavorative all’interno dei cantieri mobili o temporanei.
Sono esentate dal possesso della patente le aziende che:
- Possiedono l’attestato di qualificazione SOA con classifica pari o superiore alla III (art. 100, comma 4, Codice degli Appalti Pubblici);
- Forniscono servizi o prestazioni di natura intellettuale.
Come ottenere la patente a crediti per l’edilizia?
Il rilascio della patente avverrà a cura dell’Ispettorato del Lavoro competente territorialmente (ITL), previa verifica dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Possesso del DURC in corso di validità;
- Possesso del DVR, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Possesso del DURF, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 contestualmente alla presentazione dell’istanza, sottoscritta dall’interessato e prodotta in sostituzione delle normali certificazioni per comprovare determinati stati, qualità personali e fatti.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d), f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.
La domanda di rilascio dovrà essere presentata tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dal legale rappresentante dell’impreso e/o dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di soggetto munito di delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 L. 12/79 (commercialisti/consulenti del lavoro). La patente sarà disponibile esclusivamente in formato digitale e conterrà informazioni identificative del titolare, il punteggio iniziale di 30 crediti e l’aggiornamento dei punti nel tempo.
In attesa che venga rilasciata la patente, è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salvo diversa comunicazione notificata dall’INL.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Contenuti informativi della patente
Nel portale dell’ITL, per ogni patente sono disponibili le seguenti informazioni:
- Dati identificativi della persona giuridica/imprenditore individuale o lavoratore autonomo, titolare della patente;
- Dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- Data di rilascio e numero della patente;
- Punteggio attribuito al momento del rilascio;
- Punteggio alla data di interrogazione del portale;
- Eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’art. 27 c.8 del D.Lgs n. 81/2008;
- Eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’art. 27, comma 6 del D.Lgs n. 81/2008.
Chi può accedere alle informazioni della patente
Potranno accedere alle informazioni della patente, nei limiti delle proprie funzioni e nel rispetto della disciplina della privacy, i seguenti soggetti qualificati:
- I titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni;
- Gli RLS e RLST delle aziende;
- Gli organismi paritetici iscritti nel repertorio nazionale di cui all’art. 51, c.1-bis TUSL;
- Responsabile dei lavori;
- I coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.
Il sistema dei crediti
Ogni patente a crediti avrà una dotazione iniziale di 30 crediti, necessari per operare nei cantieri. Il punteggio potrà aumentare fino a un massimo di 100 crediti così attribuiti:
- Crediti Base: 30 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente
- Crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi di cui 10 attribuiti al momento del rilascio della patente, facenti riferimento all’anzianità
- Crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione sia in materia di salute e sicurezza sul lavoro (fino a 30 crediti) che in altri modi (fino a 10 crediti)
In assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, verrà attribuito 1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio della patente, fino a un massimo di 20 crediti.
I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda telematica se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.
Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione.
In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
Nel caso di provvedimento definitivo per una o più violazioni indicate nell’Allegato del Decreto n. 132 del 18 settembre 2024, l’incremento non si applica per un periodo di 3 anni decorrenti dalla definitività del provvedimento stesso.
Qualora il punteggio della patente scenda al di sotto dei 15 crediti, il recupero fino a 15 punti sarà subordinato alla valutazione di una commissione territoriale composta da rappresentanti INL e INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. La verifica riguarderà l’effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere.
Controllo della patente
Il committente, ovvero l’impresa titolare del contratto di appalto nonché il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata a prescindere da eventuali frazionamenti; oltre alla verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 90 comma 9 lett. A TUSL e della DOMA delle imprese esecutrici (lett. B) dovrà verificare il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, dell’attestazione di qualifica SOA.
Tra i documenti da inviare all’amministrazione concedente è compresa anche la dichiarazione attestante la verifica della patente.
Qualora, in caso di ispezione, risulti presente in cantiere un’azienda non in regola con la patente a crediti; sarà sanzionato anche il committente.
Sanzioni per mancanza di patente o crediti insufficienti
Le imprese o lavoratori autonomi sprovvisti della patente o con meno di 15 crediti saranno soggetti a:
- Sanzioni amministrative pari al 10% dell’importo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro.
- Esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per 6 mesi.
Sarà loro consentito completare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto (salvo l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 14 sospensione dell’attività/sospensione del cantiere).
Revoca della patente
La patente è revocata per 12 mesi, qualora sia accertato in via definitiva, in sede successiva al rilascio:
- la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti di cui al comma 1;
- una grave omissione relativa agli adempimenti da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro.
Decorsi i 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo potranno chiedere il rilascio di una nuova patente.
Lo studio resta a disposizione per ulteriori informazioni.
Bergamo, Settembre 2024
